Comunicazione liquidazioni periodiche IVA 2017

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27 Giugno 2017
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Comunicazione liquidazioni periodiche IVA 2017

L’entrata in vigore del decreto 193/2016, ossia, il decreto fiscale collegato alla Legge d Bilancio, a partire dal 1° gennaio 2017, ha introdotto una importante novità concernete l’obbligo, da parte dei contribuenti soggetti iva, di invio di due nuovi adempimenti:

  • La comunicazione iva trimestrale di tutte le fatture emesse e ricevute e le variazioni;
  • La comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni IVA 2017.

Cerchiamo in questo articolo di attenzionare le peculiarità della nuova comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni IVA 2017 e come queste vanno trasmesse dai contribuenti mensili e trimestrali entro le scadenze. La nuova comunicazione deve essere inviata entro all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.                                                                                                             In termini pratici, se un contribuente liquida l’iva mensilmente, i termini di versamento dell’eventuale iva a debito non mutano essi sono il 16/02/2017 per il mese di gennaio 2017, il 16/03/2017 per l’iva di febbraio 2017 e cos’ via. Lo stesso contribuente dovrà, entro il 31/05/2017, inviare la comunicazione dei dati delle liquidazioni mensili.

I contribuenti trimestrali, invece, dovranno versare l’iva a debito del primo trimestre 2017 entro e non oltre il 16/05/2017 ed entro il 31/05/2017 dovranno anch’essi effettuare la nuova comunicazione liquidazioni periodiche iva.

L’obbligo di trasmissione della nuova comunicazione liquidazioni periodiche iva riguarda la maggior parte dei soggetti passivi iva. Sono esonerati solo i seguenti soggetti

  • non hanno effettuato operazioni nel 2017, sia attive che passive, e che non hanno crediti d’imposta da fruire;
  • hanno effettuato solo operazioni esenti;
  • sono contribuenti minimi;
  • sono contribuenti al regime forfettario;
  • sono in regime speciale ex L. 398/91;
  • sono piccoli produttori agricoli che operano in territori diversi dalle zone montane

La novità della comunicazione della liquidazione periodica iva è che essa riguarda anche i contribuenti che nel trimestre hanno liquidato l’iva a credito. Per i soggetti che esercitano più attività gestite con contabilità separata, l’obbligo, consiste nell’inviare per ciascun trimestre, una sola comunicazione, riepilogativa delle liquidazioni di tutte le attività.

Le sanzioni per omesso o tardivo invio della comunicazione sono le seguenti:

  • Omessa o ritardata trasmissione dei dati relativi ad ogni fattura: sanzione minimo 2 euro per fattura ad un massimo di 1.000 euro a trimestre (*)
  • Omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche: sanzione minimo 500 euro a massimo 2.000 euro (*).

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i  15 giorni successivi alla scadenza prevista ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

I termini per l’invio della comunicazione, invece, sono i seguenti:

  • I° trimestre: entro il 31 maggio 2017. Attesa la proroga scadenza al 15 giugno;
  • II° trimestre: entro il 16 settembre 2017;
  • II° trimestre entro il 30 novembre 2017;
  • IV° trimestre entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, per cui 28 o 29 febbraio 2018.

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