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Indici di affidabilità

Gli Indici di affidabilità

Si applicheranno già all’esercizio 2017 al posto di studi di settore e parametri

Gli indici per le attività di impresa e dei professionisti, come previsto dall’art.9 della Legge di conversione del D.L. 50-2017 (Manovra Correttiva), sostituiranno gli studi di settore e i parametri e si prefiggono lo scopo di  favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria. La Legge prevede anche dei premi per chi sarà coerente con gli indici. L’elaborazione degli stessi avverra’ con una metodologia basata su dati e informazioni desunte da piu’ periodi di imposta e saranno preposti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale e professionale. Gli indici saranno approvati entro il 31 dicembre del periodo di imposta per il quale sono applicati. Potranno essere aggiornati fino al mese di febbraio dell’anno successivo per il verificarsi di eventi straordinari. L’indice di affidabilità riconosciuto all’azienda o al professionista si esprimerà con un voto da uno a dieci, piu’ alto sarà il voto maggiore sarà il premio previsto. I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, al fine di una omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi a prescindere dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Gli indici si applicheranno a tutte le attività sia soggette a studi di settore che ai parametri. E previsto che i contribuenti possano adeguarsi volontariamente agli indici aumentando la propria base imponibile e a tal fine accrescere il proprio grado di affidabilità. L’adeguamento rilevera oltre che per l’Irpef/Ires, anche per Irap e Iva, come è attualmente per l’adeguamento ai risultati degli studi di settore. L’emersione della maggiore base imponibile volontaria non comporta applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine.

In base ai diversi livelli di affidabilità fiscale sono riconosciuti i seguenti benefici:

a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’iva e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;

b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;

d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;

e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti;

f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

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