A decorrere dal 1° luglio 2018 tutte le spese relative all’acquisto di carburante per autotrazione saranno deducibili solo se pagate tramite carte di credito, carte di debito o carte prepagate. Non dovrà essere più compilata la scheda carburante.
Ricordiamo che la scheda carburante è stata introdotta dalla legge n. 31/77 ed è la documentazione attestante gli acquisti di carburante effettuati presso i distributori stradali al fine di consentire sia la deduzione fiscale del costo dal reddito di imprese e professionisti, sia la detrazione dell’ iva.
Con le ultime novità introdotte dalla legge di bilancio 2018, verrà abolita la scheda carburante e i titolari di partita iva, ai fini della deducibilità delle spese e della detraibilità dell’iva, saranno obbligati ad utilizzare i mezzi elettronici. Tale novità è stata introdotta per contrastare l’evasione.
Sarà previsto per i benzinai l’obbligo di emettere fattura elettronica tutte le volte in cui viene effettuato un rifornimento a soggetti titolari di partita iva. E’ prevista anche l’introduzione di un credito di imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebtate per transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico. Tale credito di imposta sarà utilizzabile in compensazione con f24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Sono ancora attesi chiarimenti da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall‘Agenzia delle entrate, in merito alle partite iva e su come potranno beneficiare degli sgravi fiscali per acquisto carburante.
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