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INFORMATIVA ALLA CLIENTELA SUL DECRETO N. 18/2020 “CURA ITALIA” Mercoledi, 18 Marzo 2020

QUADRO GENERICO DELLE PIU’ RILEVANTI MISURE IN AMBITO FINANZIARIO, DEL LAVORO E

FISCALE PRESENTI NEL DECRETO LEGGE N.18-2020 DEL 17 MARZO 2020 DENOMINATO “CURA ITALIA”, PUBBLICATO NELLA G.U. N.70 DEL 17 MARZO 2020.

Il presente decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato “Cura Italia”, introduce una serie di misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per complessivi 25 miliardi, che va ad aggiungersi ai precedenti interventi confluiti nei decreti-legge n. 14 del 9 marzo 2020, n. 11 dell’8 marzo 2020, n. 9 del 2 marzo e n. 6 del 22 febbraio.

Le misure si muovono lungo quattro direttrici:

1) finanziamento e potenziamento della capacità di intervento del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;

2) sostegno ai lavoratori e alle aziende per la difesa del lavoro e del reddito;

3) sostegno alla liquidità delle famiglie e delle micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;

4) sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi e di altri adempimenti fiscali e introduzione di incentivi fiscali.

Si passa ad illustrare gli articoli che più interessano i lavoratori dipendenti, le aziende e le famiglie.

Misure a tutela dei lavoratori

Articolo 19

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

L’unico termine da rispettare ai sensi del comma in esame è lo svolgimento della fase sindacale entro tre giorni successivi a quello della richiesta, espletata la quale il trattamento potrà essere concesso anche in caso di assenza o di mancato accordo.

La semplificazione dei termini temporali opera anche per quanto concerne il procedimento amministrativo di cui all’art. 15 e all’art. 30 del d.lgs. n. 148/2015. Infatti, i datori di lavoro potranno presentare la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria o dell’assegno ordinario speciale con causale “emergenza COVID-19” entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Il trattamento speciale di integrazione salariale ordinaria e di assegno ordinario COVID-19, di cui ai commi da 1 a 5 dell’art. 19 e di cui all’art. 21, sono riconosciuti nel limite massimo di spesa pari a 1.347,1 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Articolo 20

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria.

Dopo aver istituito i trattamenti di integrazione salariale COVID-19, il legislatore si preoccupa di coordinare le misure speciali con quelle già eventualmente in essere. Alla luce di questo, il comma 1 dell’art. 20 del Decreto prevede che le aziende che alla data di entrata in vigore del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.

Anche i trattamenti speciali di integrazione salariale, disciplinati dall’art. 20, sono riconosciuti nel limite massimo di un tetto di spesa fissato (ex comma 5) a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Articolo 21

Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

In modo analogo, l’art. 21 del Decreto opera un coordinamento tra l’assegno di solidarietà a cui siano ricorsi i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, alla data di entrata in vigore del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, e l’assegno ordinario COVID-19.

I predetti datori di lavoro possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Anche in questo caso, la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso.

Articolo 22

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Ad eccezione delle imprese che occupano fino a cinque dipendenti, il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (cd. CIGD) può essere richiesto previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, concluso anche con modalità telematica. Al fine di soddisfare le esigenze di velocizzazione delle procedure, dunque, le imprese che non occupano oltre cinque dipendenti possono accedere al trattamento CIGD anche in mancanza di accordo sindacale, ricorrendone gli ulteriori presupposti.

Il trattamento CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Sono, invece, esclusi dal campo di applicazione dell’ammortizzatore sociale i datori di lavoro

domestico.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 22 del Decreto, il trattamento in deroga è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le predette risorse sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

I trattamenti di integrazione salariale in deroga sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei prescritti limiti di spesa.

Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni.

Le domande di CIGD dovranno essere presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiranno secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Articolo 23

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata.

La fruizione di congedi parentali e permessi speciali per i genitori lavoratori dipendenti che abbiano particolari bisogni di cura familiare in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020.

In proposito, l’art. 23, comma 1, introduce il diritto alla fruizione di un congedo parentale speciale per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni o con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

I periodi di congedo sono accompagnati da una indennità pari al 50 per cento della retribuzione e sono coperti da contribuzione figurativa.

Qualora i genitori lavoratori, nelle more della emanazione del decreto e durante il periodo di sospensione previsto a decorrere dal 5 marzo, abbiano già fatto ricorso ad eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del d.lgs. n. 151/2001, questi ultimi saranno convertiti nel congedo speciale di cui al comma 1 dell’art. 23, con diritto alla specifica indennità.

Una misura analoga è prevista anche per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni il legislatore prevede una misura differenziata di astensione dal rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto di lavoro e contestuale divieto di licenziamento. Ai sensi del comma 6 dell’art. 23, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

In alternativa ai congedi parentali retribuiti, di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 23, i medesimi lavoratori beneficiari, possono scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate a decorrere dal 5 marzo 2020.

Il bonus baby-sitting è altresì riconosciuto, ex comma 8-bis dell’art. 23, ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

L’art. 23 del Decreto, infine, rimanda all’INPS la definizione delle modalità operative per accedere ai congedi parentali straordinari retribuiti, di cui ai commi 1 e 2, ovvero al bonus baby sitting, di cui al comma 8. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.

Articolo 24

Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L’art. 24 del Decreto incrementa il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori complessive dodici giornate condizionandone, però, la fruizione nei mesi di marzo e aprile 2020.

Articolo 25

Per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico viene riconosciuto il diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 22, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica.

Il comma 2 estende al personale sanitario e ai ricercatori universitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impegnati a contrastare il diffondersi del COVID-19, la possibilità di optare, in alternativa agli speciali congedi, per il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori di 12 anni, previsto dall’articolo 23, comma 8, per i lavoratori del settore provato, elevandone il relativo importo a 1000 euro.

Articolo 27

È riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600euro in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito, ed è erogata dall’Inps che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito.

Articolo 28

La norma riconosce un’indennità una tantum per il mese di marzo pari a 600euro ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.

Articolo 29

È riconosciuta un’indennità il mese di marzo pari a 600euro in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che alla data del 23 febbraio 2020 hanno terminato la NASPI. Sono stabilite le modalità di concessione del beneficio da parte dell’INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

Articolo 30

È prevista in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore agricolo che, alla data del 23 febbraio 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, un’indennità il mese di marzo pari a 600euro. Sono stabilite le modalità di concessione del beneficio da parte dell’INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

Articolo 31

La norma stabilisce la non cumulabilità delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38.

Articolo 32

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 è prorogato al 1° giugno 2020.

Articolo 33

Sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI.

Articolo 38

La norma stabilisce in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, il riconoscimento di una indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione.

Articolo 44

La disposizione, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che, in conseguenza dll’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti, di una indennità, i cui criteri di priorità e modalità di attribuzione sono demandati ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso.

Articolo 63

L’articolo prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria.

Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione.

Quadro finanziario

Articolo 49

Fondo Centrale di Garanzia.

Tra le misure volte ad evitare crisi di liquidità per le imprese contenute nel Titolo III del Decreto, l’art. 49 provvede a rafforzare ed estendere l’utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla L. 662/1996, attraverso alcune modifiche alla disciplina ordinaria che rimarranno operative per 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto:

– l’importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni per singola impresa;

– la garanzia è concessa a titolo gratuito, sospendendo l’obbligo di versamento di commissioni al Fondo, ove previste;

– sono ammissibili alla garanzia del fondo anche operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo;

– la garanzia sarà allungata automaticamente nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlate all’emergenza COVID-19;

– la valutazione per l’accesso al Fondo è effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con esclusione del modulo “andamentale” consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;

– è prevista l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate;

– sono ammissibili alla garanzia del fondo nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione;

– per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

– per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;

– è elevato a 40.000 euro l’importo massimo per le operazioni di microcredito (art. 111 d.lgs. n. 385 del 1993), con relativo aggiornamento del D.M. 17 ottobre 2014, n. 176;

– sono estese anche al settore dell’agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia per le PMI, attraverso le specifiche garanzie rilasciate da ISMEA, che avrà a disposizioni 80 milioni di euro da utilizzare per tali misure di garanzia;

– sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Gli interventi di cui al comma 1 della norma sono finanziati complessivamente per 1,5 miliardi in relazione all’anno 2020, a cui si aggiungono gli 80 milioni destinati a ISMEA.

Articolo 54

Fondo Gasparini (sospensione mutuo prima casa).

Per nove mesi dalla entrata in vigore:

– Accesso aperto anche a liberi professionisti e lavoratori autonomi che autocertifichino un calo di fatturato (in marzo aprile maggio o nel periodo 21/02/2020 fino alla data di presentazione della domanda) un calo del fatturato di almeno il 33% rispetto al fatturato del IV trimestre 2019. Non è richiesto ISEE (solo autocertificazione).

Articolo 55

Sostegno finanziario alle MPMI:

  • per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Articolo 95

Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo.

In base alla norma in questione, per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, sono sospesi i pagamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

Tali versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

La norma intende agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, consentendo loro di non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati in forza di provvedimenti governativi o regionali.

Quadro tributario

Articolo 60

Rinvio tecnico – Rimessione in termini per versamenti.

Premessa agli articoli 60, 61 e 62: salvo diversa futura posizione dell’INPS, la sospensione non si applica alla quota conto dipendente trattenuta nella busta paga di febbraio (e marzo per bar, ristoranti ecc), ma solo alla quota a carico dell’azienda – Per tutti i contribuenti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Articolo 61

Sospensione di iva, ritenute lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail:

– Sospensione dei versamenti in scadenza tra il 2/3/2020 e il 30/04/2020 per:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive,

professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e

strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria

e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco

e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e

apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico,

sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini

zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole

per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di

navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e Turismo, i tour operator

– I versamenti sospesi vanno eseguiti entro il 31/5/2020 in un’unica soluzione o con un massimo di 5 rate mensili di pari importo. Se si tratta, però, di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche essi sospendono (ritenute, iva ecc) dal 2/03/2020 fino al 31/05/2020 (e non 30/04/2020 come per i restanti in elenco) e devono pagare in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo

a decorrere dal mese di giugno 2020.

Articolo 62

Sospensione adempimenti e versamenti, e ritenute su compensi e provvigioni.

Per tutti sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale (dich. IVA, Lipe I, estero, fatturazione(?), corrispettivi (?) ecc.), che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Non varia la scadenza delle CU che rimane al 31/3/2020. Gli adempimenti sospesi vanno effettuati entro il 30/06/2020

– Per i soggetti con volume d’affari inferiore a 2.000.000 nel 2019 sono sospesi i versamenti da autoliquidazione di iva, ritenute lav. Dip e assimilato, contributi inps e premi inail in scadenza tra l’8/3/2020 e il 31/03/2020. I versamenti sospesi vanno eseguiti entro il 31/5/2020 in un’unica soluzione o con un massimo di 5 rate mensili di pari importo

– Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel 2019 i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del 600/73 a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Articolo 64

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio

del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti

e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Articolo 65

Ai soggetti esercenti attività d’impresa – tranne quelle NON SOSPESE dal dpcm 11/03, vedi allegati 1 e 2, (dettaglio alimentari, tabacchi, bar e ristoranti in porti e stazioni, lavanderie, pompe funebri ecc) – è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Articolo 66

Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La norma è finalizzata a promuovere, anche tramite l’incentivo fiscale, le erogazioni liberali devolute per fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica causata da COVID-19.

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede che per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate da persone fisiche e da enti non commerciali, a favore di: Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento. L’importo complessivo della detrazione non può essere superiore a 30.000 euro.

Con le stesse finalità, il successivo comma 2, estende alle suddette erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa quanto previsto dall’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, disposizione che disciplina le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, pertanto, è previsto che le predette erogazioni siano deducibili dal reddito di impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Lo stesso comma 2 prevede, altresì, che ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali siano deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Articolo 67

Sospensione delle attività degli uffici degli enti impositori.

Questo articolo si riferisce alle attività degli enti pubblici e non a quelle in capo al contribuente, sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte, appunto, degli uffici degli enti impositori.

Articolo 68

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati ad agenti di riscossione.

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS). La sospensione vale anche per accertamenti doganali, ingiunzioni e atti direttamente esecutivi (ex L. 160/2019) di enti territoriali. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese di giugno.

– Prorogati al 31 Maggio i versamenti di rottamazione e saldo e stralcio scaduti il 29 febbraio e in scadenza il 31 marzo.

Nessuna proroga per gli atti diversi da quelli elencati, quindi avvisi bonari, avvisi di accertamento in tema di registro, avvisi di liquidazione, accertamenti con adesione, avvisi di recupero dei crediti d’imposta.

Articolo 69

Proroga PREU e canone AAMS.

Spostato al 29/5 il termine di versamento in scadenza al 30/4 termini per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lett. a) e lett. b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio. Le somme dovute potranno essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata dovrà essere versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese, mentre l’ultima rata dovrà essere corrisposta entro il 18 dicembre 2020.

Articolo 95

Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo.

In base alla norma in questione, per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, sono sospesi i pagamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

Tali versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

La norma intende agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, consentendo loro di non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati in forza di provvedimenti governativi o regionali.

Dr. Ivano Messineo

Dr. Giacomo Barletta

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