Indennità COVID-19: Artigiani e Commercianti, no al bonus inps di maggio 2020, ma accesso al fondo perduto.

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Indennità COVID-19: Artigiani e Commercianti, no al bonus inps di maggio 2020, ma accesso al fondo perduto.

I decreti Cura Italia e Rilancio hanno introdotto parecchie indennità a sostegno dei lavoratori le cui attività hanno subito un arresto a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

Tra le indennità introdotte ci occupiamo, in questo articolo, di quella prevista per i laoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO):

  • Artigiani;
  • Commercianti;
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

A queste categorie spetta una indennità di € 600,00 per i mesi di marzo e aprile 2020. Tutti coloro che hanno presentato domanda all’INPS, una volta accolta, hanno ottenuto il bonifico relativo alle due mensilità in questione.

In relazione al mese di maggio 2020, però l’inps ha escluso, tali soggetti, dalla possibilità di presentare domanda per il bonus, suscitando in un primo momento qualche perplessità. In realtà non si tratta di una vera e propria esclusione, in quanto si è aperta, per queste categorie, un’altra strada che è quella della domanda di un contributo a fondo perduto da presentare, non più all’INPS, bensì allìAgenzia delle Entrate.

Andiamo ad analizzare un pò più a fondo i dettagli di questo contributo, cercando di capire chi può richiederlo e le modalità di presentazione dell’istanza.

Possono beneficiare del contributo i soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario “titolari di partita IVA”.
Si tratta, ad esempio, dei seguenti soggetti:
– imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;
– soggetti che producono reddito agrario (sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producono reddito d’impresa);
– società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e per azioni;
– stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
– enti non commerciali che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
– persone fisiche e associazioni di cui all’art. 5 co. 3 lett. c) del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate (circ. 15/2020) ha chiarito che possono beneficiare dell’agevolazione anche:
– i soggetti in regime forfetario;
– le imprese esercenti attività agricola o commerciale anche se svolte in forma di impresa cooperativa;
– le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo (o titolari di reddito agrario) e che contestualmente possiedono lo status di lavoratore dipendente possono comunque fruire del contributo a fondo perduto in relazione alle attività ammesse al contributo (stesse considerazioni valgono per lo status di pensionato);
– le società con soci lavoratori dipendenti;
– le società tra professionisti, poiché il reddito prodotto dalle stesse si qualifica come reddito d’impresa.

Sono esclusi dal contributo i seguenti soggetti:

– ai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30.4.2020;
– ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate (secondo la circ. Agenzia Entrate 15/2020 si tratta dei soggetti per i quali la relativa partita IVA è stata cessata);
– agli enti pubblici;
– agli intermediari finanziari e società di partecipazione;
– ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL 18/2020, vale a dire soggetti iscritti alla Gestione separata INPS e lavoratori dello spettacolo;
– ai professionisti iscritti agli Ordini;
– ai lavoratori dipendenti (salvo quanto sopra esposto);
– alle imprese in difficoltà (secondo la nozione comunitaria) al 31.12.2019.

l contributo spetta agli esercenti attività d’impresa, arte o professione e ai titolari di reddito agrario a condizione che:
– i ricavi/compensi non siano superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”);
– l’ammontare del fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019.
La soglia dei ricavi/compensi va determinata, per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di determinazione (circ. Agenzia Entrate 15/2020, § 2).

In merito al calcolo del contributo a fondo perduto per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019, per i quali non è richiesto il requisito del calo del fatturato/corrispettivi, viene previsto che:
– se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta “negativo” (quindi il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applica la percentuale del 20%, 15% o 10% a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore);
– nel caso in cui la suddetta differenza risulti invece positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000,00 euro per le persone fisiche e 2.000,00 euro per i soggetti diversi)

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