Esonero contributivo per autonomi e professionisti, domande entro il 30 settembre 2021

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Esonero contributivo per autonomi e professionisti, domande entro il 30 settembre 2021

L’Inps ha prorogato dal 31 luglio al 30 settembre prossimo la scadenza della presentazione delle domande per l’esonero contributivo.

La legge di bilancio 2021 ha previsto l’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019.

Beneficiari sono i soggetti iscritti:

  • alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO): gestioni degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretticoloni e mezzadri;
  • alla Gestione Separata (articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335), che dichiarano redditi ai sensi del TUIR;
  • alle casse professioni autonome (decreti legislativi 509/1994 e 103/1996);
  • alla Gestione Separata, come professionisti e altri operatori sanitari (legge 11 gennaio 2018, n. 3) già collocati in pensione;
  • alle casse professioni autonome, come professionisti, medici, infermieri e altri operatori (legge 3/2018) già collocati in pensione.

Con la circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124 l’Istituto fornisce, per ogni categoria di lavoratori interessati, i requisiti e le indicazioni per usufruire del beneficio

La domanda di esonero, come indicato nel messaggio 29 luglio 2021, n. 2761, dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2021, attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili per ogni gestione INPS. La pubblicazione dei modelli verrà resa nota con apposito messaggio.

Il soggetto richiedente – titolare della posizione assicurativa – non deve essere titolare di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.

Il soggetto richiedente non deve essere titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

La dichiarazione dovrà essere sempre resa.

Il richiedente dovrà essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. La sussistenza del requisito della regolarità contributiva sarà verificata d’ufficio dall’Inps successivamente al 1° novembre 2021 attraverso il sistema Durc On line con l’indicazione del codice fiscale alfanumerico del soggetto richiedente l’esonero – lavoratore autonomo/libero professionista (art. 47-bis del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73).

Non è consentito modificare le domande già inviate. Per rettificare eventuali dati errati inseriti in domanda, deve essere cancellata la domanda già inviata e contenente i suddetti dati errati, e ne deve essere presentata una nuova, entro il termine fissato al 30.09.2021.

Qualora sia stata già inviata una domanda e l’utente provi a presentarne una nuova, la procedura intercetta la presenza della precedente domanda già inviata. A questo punto l’utente può proseguire annullando la domanda precedente, oppure può uscire dalla procedura di presentazione domanda senza compiere alcuna operazione. Proseguendo
con la cancellazione della precedente domanda inviata, la stessa viene definitivamente cancellata e, ove necessario, si può procedere con l’acquisizione della nuova domanda entro la data del 30.09.2021.
Sarà oggetto di valutazione ai fini dell’esonero l’ultima domanda attiva protocollata.

Giacomo Barletta

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