Bando rimborso spese sostenute imprese per acquisto DPI

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Bando rimborso spese sostenute imprese per acquisto DPI

DPI Rimborso ImpresaSicura

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto, allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, il trasferimento da parte dell’INAIL ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Possono beneficiare del rimborso previsto dal presente Bando tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato che, alla data di presentazione della domanda di rimborso di cui al punto, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) sono regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;
b) hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Sono ammissibili al rimborso di cui al presente Bando le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Nel particolare sono ammissibili le seguenti spese:

  • mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
  • guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  • dispositivi per protezione oculare;
  • indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
  • calzari e/o sovrascarpe;
  • cuffie e/o copricapi;
  • dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
  • detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici

le spese di cui sopra devono:
a) essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto Cura Italia e la data di invio della domanda di rimborso. A tal fine, rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso;
b) essere connesse a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura; c) essere non inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00);
d) non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.

Il rimborso di cui al presente Bando è concesso, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 4, nella misura del 100 percento delle spese ammissibili come definite ai sensi dell’articolo 7, nel limite massimo di euro 500,00 per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di euro 150.000,00.

Le imprese devono compilare la domanda di rimborso attraverso la procedura informatica e contenente le informazioni indicate nell’apposito modello, disponibile, in visione, nella sopra indicata sezione del sito web
dell’Agenzia, a partire dalle ore 10.00 del giorno 26 maggio 2020 ed entro le ore 17.00 del giorno 11 giugno 2020.

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