“Bonus vacanze”: un opportunità da sfruttare anche per le strutture ricettive.

Indennità COVID-19: Artigiani e Commercianti, no al bonus inps di maggio 2020, ma accesso al fondo perduto.
22 Giugno 2020
Super bonus 110% – tutte le novità da sapere
14 Settembre 2020
Mostra tutto

“Bonus vacanze”: un opportunità da sfruttare anche per le strutture ricettive.

Il “Bonus vacanze” fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) e offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Può essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Possono ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:

  • 500 euro per nucleo composto da tre o più persone
  • 300 euro da due persone
  • 150 euro da una persona.

Il bonus può essere richiesto e viene erogato esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettonica). Al momento della richiesta del bonus, infatti, si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’ISEE.

Se sei un cittadino il “Bonus Vacanze” è completamente digitale: puoi richiederlo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 tramite l’app IO, l’applicazione dei servizi pubblici.

Il Bonus attribuito al tuo nucleo familiare sarà identificato da un codice univoco, a cui sarà associato anche un QR code: non dovrai stamparlo, ma potrai averlo sempre a disposizione sul tuo smartphone. Ti basterà comunicarlo all’albergatore, insieme al tuo codice fiscale, quando dovrai pagare il tuo soggiorno direttamente presso la struttura dove sceglierai di trascorrere le vacanze.

Ricorda che il bonus:

  • può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto
  • deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast)
  • è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore
  • il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).

Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.

Il fornitore del servizio turistico, per poter applicare lo sconto al momento dell’incasso, deve accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate o mediante l’identità digitale SPID o la Carta Nazionale dei Servizi.

Se i fornitore è una società, la procedura web potrà essere utilizzata in nome e per conto della società dalle persone fisiche registrate come “gestori incaricati” o come “incaricati”. Questi utenti potranno accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, scegliere di operare per la società e accedere all’applicazione.

Per controllare che il bonus sia valido, il fornitore, una volta entrato nella sua area riservata del sito dall’Agenzia delle entrate dovrà schiacciare “Servizi per”, dopo “Comunicare” e in fine “bonus vacanze”.  Il fornitore inserisce i seguenti dati:

  • il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente
  • il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale
  • l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare).

La procedura verifica lo stato di validità dall’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo, l’applicazione fornisce l’importo dello sconto effettivamente applicabile e l’importo della detrazione. Il fornitore conferma a sistema l’applicazione dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato a sistema.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo. Maggiori informazioni: https://messineoconsulting.it/privacy

Chiudi