“La Sicilia” articolo del 29/11/2024

“I Dottori del Fisco” su TVR Xenon
26 Novembre 2024
Mostra tutto

“La Sicilia” articolo del 29/11/2024

La figura dell’amministratore di una srl
Pianificazione fiscale e riduzione tasse

Articolo pubblicato su "La Sicilia" il 29/11/2024
Articolo pubblicato su “La Sicilia” il 29/11/2024

L’amministratore di una società a responsabilità limitata è una figura fondamentale che svolge mansioni di direzione e organizzazione dell’azienda.
Gli amministratori possono essere remunerati sia con un compenso mensile che con la distribuzione degli utili. Scegliere tra le due opzioni possibili non è cosa semplice, perché vanno considerate molte variabili e dalla
scelta deriva la futura imposizione fiscale della società. La scelta tra un metodo o l’altro può dipendere da diversi fattori come, per esempio, la capacità dell’impresa stessa di generare profitti e quindi utili. Il compenso viene erogato all’amministratore, previa delibera dell’assemblea dei soci, tramite la busta paga oppure, in alcuni casi, attraverso la fatturazione con Partita Iva. Anche se questa è spesso la soluzione più utilizzata, in quanto permette all’amministratore di ottenere un reddito mensile sotto forma di busta paga e consente alla società di poter dedurre ai fini fiscali il compenso erogato all’amministratore, va sempre parametrata con l’andamento societario e dalla capacità di sostenere tale costo.
Sul compenso erogato all’Amministratore vanno fatte alcune considerazioni sia di carattere fiscale contributivo. Dal punto di vista fiscale, il compenso dell’amministratore è tassato ai fini delle imposte sui redditi secondo gli scaglioni Irpef, quindi compensi molto alti incidono notevolmente sulle ritenute fiscali del compenso che sono sostenute dalla società. Sicuramente, come già detto, il compenso è un costo deducibile per la società, ma ad un compenso
alto ne deriva una imposizione fiscale. Dal punto di vista contributivo, sul compenso sono dovuti contributi che variano in base all’importo del compenso stesso.
Un altro metodo per remunerare l’amministratore è la distribuzione degli utili. Tale metodo non va valutato con gli stessi criteri adottati per il compenso, in quanto si tratta di redditi di capitale che subiscono una ritenuta fiscale alla fonte pari al 26% e sui quali non è prevista alcuna contribuzione previdenziale.
Ma va detto chiaramente che se una società di capitali genera utili, quest’ultimi vengono prima tassati ai fini Ires (Imposta sui redditi delle società, pari al 24% degli utili lordi) poi la parte di reddito da distribuire subisce una ritenuta alla fonte a carico della Società del 26%. Quindi gli utili, se poi distribuiti, subiscono una imposizione fiscale elevata. Anche qui bisogna tenere presente alcuni aspetti: il primo è che, per avere la distribuzione di utili, la società deve produrre profitti; il secondo aspetto è che l’utile viene incassato solo l’anno successivo alla sua maturazione, con l’approvazione del bilancio, non garantendo all’amministratore un reddito costante mensile come invece avviene dando il compenso; il terzo aspetto è l’impatto fiscale complessivo che, come accennato in precedenza sarebbe pari al 43,76%.
Tale percentuale nasce dalla doppia imposizione fiscale: infatti l’utile, oltre a subire la tassazione del 26%, come reddito di capitale, è tassato come reddito d’impresa soggetto a Ires per il 24%. Pertanto la scelta di un metodo o di un altro deve essere valutato tenendo presente diverse esigenze, effettuando anche simulazioni numeriche. Sulla figura dell’amministratore nelle realtà imprenditoriali locali va chiarita un’altra problematica di forte attualità:
l’amministratore di una Srl può anche essere dipendente della stessa società?
La giurisprudenza ha stabilito che è possibile svolgere doppio ruolo all’interno della società ma bisogna categoricamente rispettare tre requisiti: il primo riguarda il potere deliberativo, tale potere deve essere affidato ad un organo collegiale deliberativo della società oppure a un ente esterno. Svolgendo il doppio ruolo, l’amministratore-dipendente non può avere pieno potere deliberativo ma solo una minima parte: il secondo riguarda vincolo di subordinazione, l’amministratore-dipendente dovrà dimostrare di avere un lavoro subordinato e di conseguenza di essere vincolato ad un’autorità superiore appartenente all’organismo sociale al quale viene affidato il potere direttivo e di controllo. Sostanzialmente, non può “auto-comandare” altrimenti viene meno il vincolo di subordinazione; il terzo riguarda le mansioni diverse da quelle amministrative: nella fattispecie, pur facendo parte dell’organo amministrativo,
non deve svolgere attività (come lavoratore dipendente) che gli possano riconoscere un potere di gestione. Il corretto inquadramento delle due figure permette all’azienda di poter utilizzare speciali strumenti di pianificazione fiscale, che vanno valutati in base alle caratteristiche peculiari di ogni azienda, bilanciando i tanti strumenti a disposizione per ridurre le tasse e aumentare la liquidità aziendale: compenso, lavoro dipendente dell’amministratore, Tfm o welfare aziendale.