LE SPESE MEDICHE NEL MODELLO 730

“I Dottori del Fisco” su TVR Xenon
26 Luglio 2024
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LE SPESE MEDICHE NEL MODELLO 730

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Ogni anno l’Agenzia delle Entrate prepara la dichiarazione dei redditi precompilata. Si tratta del modello 730 già compilato con le spese effettuate e il calcolo dell’eventuale rimborso IRPEF spettante.

Quando l’Agenzia delle Entrate prepara la dichiarazione precompilata, grazie ai controlli incrociati e i dati ottenuti da medici, ospedali, farmacie e istituzioni, inserisce nel 730 le spese sanitarie che hai sostenuto l’anno precedente.

Nel caso in cui si accetti il modello 730/2024 precompilato senza modifiche non sarà necessario conservare i documenti riferiti ai dati delle spese sanitarie per tutto il tempo in cui l’Agenzia delle entrate può effettuare il controllo, tuttavia può succedere che qualche dato risulti mancante. Ecco perché, prima di accettare il 730 precompilato è consigliabile controllarlo attentamente, voce per voce, per verificare la presenza di eventuali errori.

Con la compilazione assistita  è possibile modificare i dati presenti nella dichiarazione precompilata, aggiungendo una nuova voce di spesa. In tal caso le cifre indicate nella dichiarazione dei redditi 2024 devono, poi, essere documentate con fatture, ricevute e scontrini.

Nel dettaglio quindi, resta la necessità di verifica, in caso di trasmissione del modello 730/2024 precompilato per il tramite di CAF o professionisti, obbligo preventivo all’apposizione del visto di conformità, ossia della certificazione circa la correttezza dei dati di redditi e oneri detraibili.

In ottica di semplificazione, e anche alla luce della progressiva digitalizzazione del Fisco è stato previsto un alleggerimento degli obblighi di conservazione documentale in relazione alle spese mediche e ai farmaci portati in detrazione fiscale.

È poi stabilito che in caso di difformità, l’Agenzia delle entrate effettui il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata, i controlli saranno quindi limitati ai dati delle spese sanitarie modificati dal contribuente.   

Quali sono le spese mediche detraibili?

Una lunga serie di voci, infatti, compone l’elenco delle spese mediche e sanitarie detraibili:

  • prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
  • acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
  • prestazioni specialistiche;
  • prestazioni chirurgiche;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere indicate in maniera separata nella documentazione rilasciata dall’Istituto;
  • acquisto o affitto di protesi sanitarie;
  • spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna), ma dallo scontrino o dalla fattura deve risultare il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE;
  • spese relative al trapianto di organi;
  • cure termali;
  • importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
  • Si possono includere nella lista da considerare anche le seguenti tipologie di spesa:
  • assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
  • prestazioni rese da:
  • personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • personale con la qualifica di educatore professionale;
  • personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.