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Super bonus 110% – tutte le novità da sapere

Il decreto rilancio ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus 110).

Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16-bis del Tuir inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. sismabonus) attualmente disciplinato dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013
  • riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), in base all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Per questi interventi, sono riconosciute le detrazioni quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente e/o quando si sostituisce l’impianto di climatizzazione invernale esistente centralizzato. Tali interventi sono definiti trainanti.

Il Superbonus è calcolato per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache su un ammontare complessivo delle spese pari a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.

Mentre per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale sulle parti comuni:

  • 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Tali interventi devono garantire unitamente ad altri definiti trainati (impianto fotovoltaico, sistemi di accumulo, impianto termico autonomo, ecc.), il miglioramento di almeno due classi energetiche da dimostrare con attestato di prestazione ante e post intervento.

Altra importante novità, introdotta dal decreto Rilancio, è la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura, il fornitore di servizi acquista il credito) o in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante a banche e società.

Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell’esercizio dell’opzione, per lo sconto o cessione, il contribuente deve acquisire anche:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF:
    • la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), per gli interventi di efficienza energetica, effettua controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni ovvero anche la regolarità urbanistica, catastale, impiantistica.

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