Il decreto rilancio ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione
delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di
specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di
riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché
delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd.
Superbonus 110).
Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del
110% delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le
detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio, in base
all’articolo 16-bis del Tuir inclusi quelli di riduzione del rischio sismico
(cd. sismabonus) attualmente disciplinato dall’articolo 16 del decreto legge n.
63/2013
- riqualificazione energetica degli edifici (cd.
ecobonus), in base all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Per questi
interventi, sono riconosciute le detrazioni quando si interviene sulle parti
comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente e/o
quando si sostituisce l’impianto di climatizzazione invernale esistente
centralizzato. Tali interventi sono definiti trainanti.
Il Superbonus è calcolato per gli interventi di isolamento termico
delle superfici opache su un ammontare complessivo delle spese pari a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per
le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici
plurifamiliari;
- 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle
unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a
otto unità immobiliari;
- 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle
unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di
otto unità immobiliari.
Mentre
per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale sulle parti
comuni:
- 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle
unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a
otto unità immobiliari;
- 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle
unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di
otto unità immobiliari.
Tali interventi devono garantire unitamente ad altri definiti trainati
(impianto fotovoltaico, sistemi di accumulo, impianto termico autonomo, ecc.),
il miglioramento di almeno due classi energetiche da dimostrare con attestato
di prestazione ante e post intervento.
Altra importante novità, introdotta dal decreto Rilancio, è la
possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per
un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi
(cd. sconto in fattura, il fornitore di servizi acquista il credito) o in
alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione
spettante a banche e società.
Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli
adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini
dell’esercizio dell’opzione, per lo sconto o cessione, il contribuente deve acquisire
anche:
- il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto
alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti,
ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF:
- la asseverazione tecnica relativa agli
interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, da
parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni
energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale,
direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi
finalizzati alla riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei
requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai
previsti decreti ministeriali.
L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA), per gli interventi di efficienza energetica,
effettua controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi, per verificare
la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni
ovvero anche la regolarità urbanistica, catastale, impiantistica.