Nel 2017, sono state introdotte importanti novità sulla disciplina delle compensazioni con credito iva e alle modalità di presentazione del Mod. F24 con compensazioni. Di seguito si propone un riassunto della nuova disciplina.
Premesso che esiste un limite alla compensazione orizzontale di 700.000 €, la compensazione del credito Iva annuale può essere effettuata con le seguenti modalità e limiti:
Nella Legge di Bilancio 2018 è stata introdotta una norma secondo cui l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio. Se il credito risulta correttamente utilizzato, o decorsi 30 giorni dalla presentazione del modello stesso, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni sono considerate effettuate alla data della loro effettuazione. In caso contrario, la delega di pagamento non sarà correttamente eseguitae le compensazioni non si considereranno effettuate.
Per un corretto versamento con modello F24, i titolari di partita Iva devono attenersi alle seguenti regole, modificate di recente dal D.l. 50/2017:
In caso di presentazione di un mod. F24 con compensazione, questo deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), indipendentemente dall’importo; Invece in caso di presentazione di un mod. F24 senza compensazione, questo può essere presentato sia mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) sia da quelli messi a disposizione dagli intermediari della riscossione (remote/home banking).
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