Reverse charge servizi di pulizia, di demolizione e installazione impianti

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Trascorso un anno dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni sul Reverse Charge, contenute nella legge di stabilità 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, dopo la prima circolare in materia, risposta ad una serie di quesiti chiarendo molti dubbi.

In questo articolo vogliamo porre l’attenzione sulla distinzione tra cessione di beni e prestazione di servizi. Tale distinzione è fondamentale in quanto si ricorda che il Reverse Charge è applicabile solo ed esclusivamente alle prestazioni di servizi. Come precisato nella circolare 14/E/2015, le forniture di beni con posa in opera sono escluse dall’applicazione dell’inversione contabile ex art. 17, comma 6, lettera a-ter ), D.P.R. n. 633/72 in quanto in tali operazioni la posa in opera, quindi il servizio, assume una funzione accessoria alla cessione del bene.

Nella Circolare N. 37/E/2015, L’Agenzia ricorda che l’oprazione va esaminata per poterla qualificare, in particolare bisogna individuare l’importanza della prestazione di servizi rispetto alla fornitura del bene. Quindi è necessario verificare se i servizi resi dal fornitore si limitano alla semplice posa in opera del bene senza che questo subisca alcuna modifica, ovvero, se gli stessi servizi abbiano come obiettivo quello di modificare la natura del bene o adattare lo stesso alle esigenze specifiche del cliente.

Inoltre la distinzione tra cessione con posa in opera e prestazione di servizi deriva anche dall’oggetto contrattuale, che si può desumere dalle pattuizioni negoziali tra le parti. Quindi nel caso in cui lo scopo principale del contratto sia quello della cessione di un bene, senza che venga modificata la sua natura, il contratto si può qualificare come posa in opera e quindi va applicata l’IVA con le modalità ordinarie. Nel caso in cui la volontà delle parti sia quella di ottenere un risultato diverso rispetto al semplice bene utilizzato per realizzare l’opera, il contratto è qualificabile come prestazione di servizi, con conseguente applicazione del Reverse Charge.

La Giurisprudenza domestica precisa che è necessario valutare se le parti abbiano inteso dare prevalenza all’attività lavorativa prestata rispetto all’oggetto della materi (il bene).

Il contratto si può identificare come appalto se la fornitura del bene è semplicemente un mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro prestato è lo scopo essenziale del negozio; in modo tale che le modifiche apportate al bene non sono piccoli accorgimenti per adattarlo alle esigenze del committente, ma sono atte a dar luogo ad un servizio che qualitativamente assume un valore fondamentale e determinante per il risultato da fornire alla controparte.

Il caso più frequente è quello della sostituzione della caldaia effettuata in un edificio nei confronti di un soggetto passivo IVA. In assenza di un contratto scritto, se la posa in opera non richiede particolari interventi e si limita alla mera sostituzione di un bene con un alro analogo, potrebber o esserci i requisiti per ritenere l’oprazione una cessione di bene.

Invece, se oltre alla fornitura della caldaia, viene messo a punto l’impianto e controllato, si ritiene che l’operazione sia una prestazione di servizi, con conseguente applicazione del Reverse Charge se è effettuta nei confronti di un soggetto passivo IVA.

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