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Ritenute d’acconto novità versamento

RITENUTE D’ACCONTO NOVITA’ VERSAMENTO

La legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 36, Legge 232/2016) a decorrere dal 1° gennaio 2017, ha previsto che il CONDOMINIO, soggetto sostituto di imposta, è tenuto a versare la ritenuta a titolo d’acconto del 4% allorquando l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di euro 500. Qualora tale imposto non venga raggiunto il CONDOMINIO è comunque obbligato al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno.

Il versamento della ritenuta deve, dunque, essere eseguito :

  1. Entro il 16 del mese successivo a quello in cui avviene il pagamento della fattura, nel caso in cui l’ammontare delle ritenute operate superi l’importo di 500 euro;
  2. Entro il 30 giugno ovvero il 20 dicembre di ciascun anno, qualora l’ammontare delle ritenute oerate non superi la soglia dei 500 euro.

La CIRCOLARE 8/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini del clcolo della soglia minima di 500 euro, le ritenute devono essere sommate mese dopo mese. Ad esempio se nel mese di SETTEMBRE 2017 sono state operate ritenute per 300 euro e ad OTTOBRE 2017 sono state operate ritenute per 500 euro, il totale di 800 euro, superando la soglia minima di euro 500, fa scattare l’obbligo di versamento delle ritenute entro il 16 del mese successivo ossia entro il 16 NOVEMBRE.

Inoltre la CIRCOLARE 8/E/2017 ha precisato che il condominio può continuare ad effettuare il versamento delle ritenute secondo le modalità precedenti, cioè entro il 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tal caso il condominio non incorre in sanzioni, in quanto tale modalità non arreca problemi all’erario e la banca stessa non può rifiutare il pagamento della ritenuta.

Per quanto attiene il pagamento delle ritenute, si precisa che questo deve essere effettuato con F24 :

  • mediante modalità telematiche, ossia direttamente ( utilizzando i servizi “F24 web” 0 ” F24 online”, i canali Fiscoonline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di F24 a saldo zero, ai servizi internet banking) oppure tramite un intermediario abilitato.
  • utilizzando i codici tributo “1019” ( RITENUTE A TITOLO DI ACCONTO IRPEF) O “1020” (RITENUTE ALL’ATTO DEL PAGAMENTO A TITOLO DI ACCONTO IRES).

 

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