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Compensazioni credito IVA 2017
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Nel 2017, sono state introdotte importanti novità sulla disciplina delle compensazioni con credito iva e alle modalità di presentazione del Mod. F24 con compensazioni. Di seguito si propone un riassunto della nuova disciplina.

Premesso che esiste un limite alla compensazione orizzontale di 700.000 €, la compensazione del credito Iva annuale può essere effettuata con le seguenti modalità e limiti:

  • dal 1° giorno del periodo successivo a quello a cui il credito si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, per importi inferiori o uguali a 5.000 €. Ad esempio se il credito iva del 2017 è pari a €  5.000,00, può essere compensato già a partire dal 01/01/2018;
  • dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, comprensiva del visto di conformità, per importi superiori a 5.000 €. Difatti  è la presentazione della dichiarazione Iva che fa nascere la certezza della presenza del credito. Questa limitazione è nata  per contrastare gli utilizzi di crediti inesistenti e conferire quindi maggiore rigore alla compensazione fiscale, ed è stata di recente modificata con il D.l. 50/2017. Facciamo un esempio pratico che chiarisce meglio. Se un’azienda ha un credito iva 2017 pari ad € 13.500,00, tale credito può essere compensato, senza necessità di attendere l’invio della dichiarazione iva annuale, fino all’ammontare di € 5.000,00. Superato questo limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire soloamente a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale iva 2018. Considerando che il modello IVA 2018 può essere presentato esclusivamente in forma autonoma nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018, presentando la dichiarazione IVA il primo giorno utile, cioè il  1° febbraio 2018, la compensazione per importi superiori a 5.000 Euro non potrà avvenire prima dell’11.02.2018.

Nella Legge di Bilancio 2018 è stata introdotta una norma secondo cui  l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio. Se il credito risulta correttamente utilizzato, o decorsi 30 giorni dalla presentazione del modello stesso, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni sono considerate effettuate alla data della loro effettuazione. In caso contrario, la delega di pagamento non sarà correttamente eseguitae le compensazioni non si considereranno effettuate.

Per un corretto versamento con modello F24, i titolari di partita Iva devono attenersi alle seguenti regole, modificate di recente dal D.l. 50/2017:

In caso di presentazione di un mod. F24 con compensazione, questo deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), indipendentemente dall’importo; Invece in caso di presentazione di un mod. F24 senza compensazione, questo può essere presentato sia mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) sia da quelli messi a disposizione dagli intermediari della riscossione (remote/home banking).

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