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ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SULLE FATTURE ELETRONICHE

Il portale “Fatture e Corrispettivi” è stato di recente aggiornato al fine di prevedere una sezione appositamente dedicata al pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulla base delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Allo stesso tempo l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 9.4.2019 n. 42, ha istituito i codici tributo per il versamento dell’imposta tramite i modelli “F24” o “F24 Enti pubblici”. Sono dunque disponibili tutti gli strumenti per procedere ad effettuare il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre del 2019, la cui scadenza è prevista per il prossimo 23.4.2019. Il DM 28.12.2018 ha infatti previsto che il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo“. Considerato che il 20 aprile cade di sabato, e che il 21 e il 22 sono giorni festivi, la scadenza viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo, così come previsto dal disposto di cui all’art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011.

Il pagamento può, dunque, essere effettuato o tramite il servizio ” Pagamento imposta di bollo” previsto dall’Agenzia delle Entrate, o utilizzando il modello F24. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 9.4.2019 n. 42, ha istituito i codici tributo che consentono il pagamento dell’imposta di bollo secondo le modalità previste dall’art. 6 del DM 17.6.2014, distinti in relazione al periodo di competenza:
– “2521” per il versamento relativo alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare;
– “2522” per il versamento relativo alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare;
– “2523” per il versamento relativo alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre solare;
– “2524” per il versamento relativo alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre solare.
Nel modello F24 i codici tributo suelencati sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “Importi a debito versati”; nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno cui il versamento si riferisce.

Per quanto concerne il modello “F24 Enti pubblici”, i codici tributo devono essere esposti in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “Importi a debito versati”, avendo cura di indicare nella sezione “Dettaglio versamento”:
– il valore “F”, nel campo “sezione” (Erario);
– il codice tributo, nel campo “codice tributo/causale”;
– l’anno cui si riferisce il versamento, nel campo “riferimento B”.
Nessun valore va riportato nel campo “riferimento B”.
Nel documento di prassi sono stati definiti anche i codici utilizzabili per il versamento di eventuali sanzioni (“2525”) e interessi (“2526”).

L’Agenzia ha inoltre precisato che il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse fino al 31.12.2018 così come quello dell’imposta di bollo relativa ai documenti informatici diversi dalle e-fatture dovrà essere effettuato, tramite modello F24, con i codici tributo tuttora validi per il versamento dell’imposta relativa ai documenti informatici (“2501” o “2502” per le relative sanzioni).

 

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